Parità di genere e modifiche al nuovo Codice Appalti. La certificazione diventa facoltativa?
Aveva fatto molto discutere il decreto legislativo che conteneva la riforma del Codice degli appalti, approvato nel dicembre scorso dal Consiglio dei ministri in cui la certificazione della parità di genere era praticamente scomparsa.
Le bozze di provvedimento vedevano la certificazione di parità esclusa dai requisiti premiali per il conseguimento del punteggio aggiuntivo, assegnato nell’ambito di gare pubbliche, alle aziende in possesso di particolari requisiti.
Già a novembre 2022, l’ANAC aveva fornito indicazioni alle stazioni appaltanti per favorire l’attuazione di tale misura e ne sottolineava l’importanza.
Il cosiddetto bollino rosa, infatti, è in linea con i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Tali principi sono confermati anche dalla recente approvazione del Parlamento UE della proposta di direttiva sulla parità salariale.
Di conseguenza, non sorprende che la certificazione della parità di genere abbia nuovamente trovato spazio nel Codice degli appalti. Vuol dire rispettare gli impegni assunti con il PNRR, dove parità di genere e generazionale rappresentano priorità trasversali ai vari progetti .
Torna la premialità per le aziende che certificano la parità di genere
Un intervento normativo è stato attuato nell’ambito della riforma del Codice dei contratti pubblici.
Oggetto di questo intervento anche la certificazione della parità di genere ed i requisiti per ottenere benefici fiscali e vantaggi negli appalti pubblici.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (il nuovo Codice “Appalti”) varato dal Governo Meloni come D.Lgs. n.36/2023 contiene un riferimento specifico alla promozione della parità di genere nell‘articolo 108. Definisce i “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”.
Il decreto è stato subito oggetto di correzione da parte del Decreto Legge 29 maggio 2023, n. 57 che ha eliminato il riferimento all’obbligo di verifica dell’attendibilità dell’autocertificazione con qualsiasi mezzo da parte della stazione appaltante.
Il comma 7 dell’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 dispone che
“Al fine di promuovere la parità di genere le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 46-bis del codice delle pari opportunità”.
Dal 16 marzo 2022 è a disposizione la prassi UNI PdR 125:22.
Definisce le linee guida sul Sistema di Gestione per la parità di genere che prevede la strutturazione e adozione di un insieme di indicatori prestazionali (KPI) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni.
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